Difensore Civico Provinciale

Articolo 11 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Il Difensore Civico è una figura assimilabile ad un’Authority indipendente visti gli specifici compiti di ” … garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione provinciale o comunale” (articolo 11 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni)Pertanto, tale figura non è riconducibile né a quella degli Organi di Governo né a quella degli Organi amministrativi. Le funzioni del Difensore Civico sono svolte in piena libertà ed autonomia e non sono sottoposte ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale da parte degli organi della Provincia o dei Comuni convenzionati.
L’intervento del Difensore Civico a favore dei cittadini è gratuito.


Pagina aggiornata il 28/10/2023

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